L’origine delle merci è un concetto che sta acquisendo sempre più importanza, diventando un elemento chiave negli scambi internazionali. Stabilire l’origine di un prodotto e il rispetto della normativa sull’origine nel processo di fabbricazione di una merce diviene essenziale per gli operatori dell’import-export. Dall’origine della merce dipendono infatti possibili agevolazioni dal punto di vista doganale e fiscale, così come restrizioni e divieti che, se infranti, possono risultare in pesanti sanzioni.
Si possono distinguere due tipologie di origine: l’origine preferenziale e l’origine non preferenziale.
Dopo aver esaminato come funziona l’origine non preferenziale, approfondiamo ora il tema dell’origine preferenziale: cos’è l’origine preferenziale, quali sono le regole per determinare l’origine doganale preferenziale delle merci e quali sono i documenti probatori.
Origine preferenziale merci
Cos’è l’origine preferenziale delle merci? Se un prodotto importato o esportato rientra in un accordo di libero scambio tra due Paesi e rispetta particolari requisiti, può godere dello status di origine preferenziale.
Grazie a questa condizione può beneficiare di iter amministrativi facilitati, riduzioni/esenzioni daziarie e l’annullamento di divieti quantitativi o di contingentamento.
I Paesi extra-UE con i quali l’Unione Europea Gli ha siglato accordi di libero scambio hanno raggiunto attualmente quota 74, per un totale di 49 accordi. Secondo la 3a Relazione annuale sull’attuazione e l’applicazione della politica commerciale dell’UE, pubblicata a novembre 2023, nel 2022 il valore degli scambi che hanno usufruito di queste facilitazioni commerciali con i Paesi partner ha per la prima volta superato i 2.000 miliardi di euro. I settori che hanno maggiormente beneficiato delle agevolazioni daziarie e dell’abolizione di ostacoli al commercio sono stati l’agroalimentare, il farmaceutico, la salute e la cosmesi. Il forte aumento delle esportazioni si è inoltre registrato sui prodotti oggetto di restrizioni e blocchi dovuti alle sanzioni economiche stabilite dalla UE: ad esempio, a fronte della perdita di 27 miliardi di euro in export a causa delle sanzioni verso la Russia, grazie agli accordi gli stessi prodotti hanno visto una crescita dell’esportazione di 174 miliardi di euro.
Dal 2024 agli accordi di libero scambio già in vigore si aggiungerà quello tra UE e Nuova Zelanda, in base al quale saranno eliminati il 100% dei dazi neozelandesi sulle esportazioni dell’Unione Europea e il 98,5% dei dazi europei in import.
Come si determina l’origine preferenziale
Affinché un bene possa usufruire dei vantaggi derivanti dallo status di origine preferenziale, deve necessariamente possedere requisiti specifici, diversi a seconda del prodotto, ed essere conforme alle regole di origine presenti nel singolo accordo di libero scambio tra UE e un Paese terzo.
Conoscere norme e criteri che determinano l’origine preferenziale può fare la differenza nel flusso commerciale e nella pianificazione doganale della propria attività.
Approfondiamo dunque le regole principali per sapere come si determina l’origine preferenziale e capire se i propri prodotti possono beneficiare di vantaggi doganali e dazi inferiori.
Criteri principali
I principali criteri per l’acquisizione dell’origine preferenziale sono due:
- il bene deve essere ottenuto interamente nel Paese beneficiario, cioè con un processo produttivo integralmente avvenuto nel Paese a cui è riservato il trattamento daziario preferenziale (ad es. prodotti agricoli, minerari o animali vivi)
- in alternativa, la merce deve subire una lavorazione sufficiente o una trasformazione dei materiali e componenti non originari tale da poter acquisire l’origine nel Paese beneficiario dell’accordo. Ogni protocollo di origine contiene l’elenco delle lavorazioni considerate “sufficienti” e di quelle “non sufficienti”.
Regole specifiche per prodotto
Tra le regole di base specifiche per prodotto che possono essere presenti nei singoli accordi invece troviamo:
- criterio del valore aggiunto, che si verifica quando il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nel processo di lavorazione o trasformazione non supera una determinata soglia percentuale calcolata sul prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto
- modifica della classificazione tariffaria, che identifica un cambio della voce doganale del prodotto finito rispetto a quella in cui sono classificati i materiali non originari che lo compongono
- processo di produzione specifico, descritto in dettaglio nel singolo accordo, solitamente riguardante beni del settore tessile e dell’abbigliamento chimico.
Regole generali
Anche se la merce risulta conforme alle suddette regole, è comunque importante prestare attenzione a tutte le norme presenti nell’accordo, che possono decretare o meno il carattere di originario di un bene. Le principali sono:
- regola del trasporto diretto, secondo cui la merce importata deve arrivare a destinazione senza aver subito manipolazioni durante il tragitto dal Paese esportatore, per poter essere considerata originaria. Fanno eccezione le operazioni per mantenere il prodotto in buone condizioni
- operazioni minime o insufficienti, in base alle quali è necessario verificare che le lavorazioni o trasformazioni effettuate durante il processo produttivo siano sufficienti ad attribuire l’origine preferenziale. Non bastano ad esempio operazioni come la stiratura o pressatura di tessuti, l’imballaggio, la lucidatura o verniciatura, il semplice assemblaggio
- cumulabilità dell’origine, ossia la possibilità di considerare originari i materiali non originari importati da Paesi terzi rispetto all’UE e i Paesi accordisti, o l’eventuale trattamento effettuato in un Paese terzo. Il cumulo dell’origine può essere bilaterale, diagonale o integrale
- regola del no drawback, che prevede il divieto di richiedere la restituzione o l’esenzione dei dazi su materiali non originari impiegati nella produzione di un bene che otterrà l’origine preferenziale.
Prove di origine preferenziale
Individuare i requisiti che determinano o meno il carattere originario della propria merce è un passaggio fondamentale. Altrettanto importante è dimostrare alle autorità doganali di poter usufruire dei vantaggi derivanti dall’attribuzione dell’origine preferenziale, attraverso specifiche prove documentali. Dichiarare il falso, attribuendo alla merce un’origine preferenziale non veritiera per sfruttare i benefici degli accordi internazionali, rientra tra i reati di contrabbando, come da modello 231.
Per approfondire l’argomento consulta l’articolo Reati di contrabbando, perché aggiornare il modello 231.
A seconda dell’accordo commerciale, sono possibili diverse prove dell’origine, che possiamo distinguere in:
- certificati di origine
- dichiarazione di origine, o autodichiarazione in fattura (oppure su altro documento che identifica il prodotto).
Certificati di origine
Rientrano tra questi:
- Certificato EUR.1: certificato di circolazione rilasciato dalle autorità doganali, che testimonia l’origine preferenziale dei beni trasportati e che accompagna la merce durante l’importazione o l’esportazione.
- Certificato EUR-MED: riguarda la merce che ha acquisito l’origine preferenziale sulla base delle regole sul cumulo paneuromediterraneo.
- Certificato AT.R.: modello utilizzato esclusivamente nell’ambito dell’accordo di scambio tra Unione Europea e Turchia.
L’operatore che richiede un certificato di origine deve, in caso di controllo delle autorità doganali, essere pronto a presentare le prove documentali che attestino l’origine preferenziale della merce.
Dichiarazione di origine
Alcuni degli accordi di libero scambio prevedono, in modo alternativo ai certificati o in modo esclusivo, l’utilizzo di una dichiarazione di origine, un’autodichiarazione valida come attestazione dell’origine preferenziale delle merci. La dichiarazione doganale deve sempre contenere la classificazione dei beni, l’origine e il valore dei prodotti.
Per poter procedere con questa modalità, è necessario:
- esportare merce il cui valore non superi i 6000€ o il valore precisato nel singolo accordo
- ottenere lo status di Esportatore Autorizzato (EA): per dichiarare in fattura l’origine preferenziale di esportazioni con valore superiore a 6.000€ è indispensabile essere Esportatori Autorizzati, uno status richiedibile presentando un’istanza alle autorità competenti. Per effettuare la richiesta bisogna dimostrare di essere un esportatore regolare e di conoscere le normative relative all’origine preferenziale
- far parte del Sistema REX (Registered Exporter System): previsto dagli accordi UE di libero scambio con Canada, Giappone, Vietnam, Regno Unito, Singapore, negli scambi con i Paesi ESA (tra cui le Seychelles) e i Paesi e Territori d’Oltremare. Dal 1° gennaio 2023 ha totalmente sostituito il Certificato FORM A nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) per le merci provenienti dai Paesi in via di sviluppo.
Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)
Così come per avere la sicurezza di attribuire la corretta classificazione doganale a un determinato prodotto, è possibile richiedere una ITV (Informazione Tariffaria Vincolante), allo stesso modo si può fare istanza per una IVO (Informazione Vincolante sull’Origine) se non si è certi dell’origine della propria merce.
L’IVO è una decisione amministrativa vincolante nell’Unione Europea che certifica l’origine di un singolo prodotto legato a una specifica operazione di import o export, ha validità tre anni ed è rilasciata dall’Autorità doganale di riferimento a titolo gratuito.